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I.P.S.S.A.R V.Titone Castelvetrano


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Regolamento

L'Istituto > Informazioni generali

PREMESSA

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Premesso che:

1)la scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, comunità di dialogo informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
2)solo l'esistenza e l'osservanza scrupolosa di regole di comportamento possono consentire una ordinata convivenza nella comunità scolastica ed un pieno ed efficace raggiungimento degli obbiettivi che l'Istituto si prefigge di realizzare, a norma dell'art.6 comma a, del D.P.R. 416 del 1974, che ne prevede l'attribuzione al Consiglio d'Istituto,
viene redatto il presente regolamento relativo all'organizzazione dell'attività scolastica. Tale Regolamento si occupa sia di criteri generali che regolano la vita dell'Istituto, sia dell'andamento disciplinare della comunità scolastica. Copia del presente Regolamento insieme allo Statuto degli studenti. e delle studentesse verrà consegnata a tutti i genitori al momento dell'iscrizione al fine di averne conoscenza e potere collaborare fattivamente con l'Istituzione Scolastica. Pertanto l'iscrizione alla scuola comporta la sua- accettazione. E' fatto obbligo a ciascuna componente scolastica di osservarlo e farlo osservare. Un estratto del regolamento,
per la parte relativa agli obblighi e alla disciplina degli alunni, deve essere esposto per tutta la durata dell'anno scolastico all'albo della scuola.


NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

1)Le lezioni hanno inizio alle ore 08.20. Gli studenti, al suono della prima campana ( ore 08.15 ) entreranno ordinatamente in classe, senza sostare nell'atrio o nei corridoi; mentre al suono della seconda campana ( ore 08.20 ), iniziano le lezioni.
2)Gli insegnanti, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono tenuti a trovarsi in Istituto cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; prima dell'ingresso nelle aule, apporranno la firma sul registro generale delle presenze.
3)Iniziate le lezioni, il cancello sarà chiuso e nessuno studente potrà più entrare. Solo per motivi eccezionali e di forza maggiore sarà concesso di entrare successivamente con giustificazione vistata dal Preside e comunque non oltre l'inizio della seconda ora.
4)Durante gli spostamenti da un'aula all'altra, gli studenti procederanno con ordine e senza disturbare le altre lezioni. Per recarsi in palestra o nei laboratori la classe sarà accompagnata dal Professore o da un Collaboratore Scolastico; allo stesso modo avverrà il rientro in aula.
5)Durante le ore di lezione non sono permessi andirivieni e soste nei corridoi, che non siano validamente motivati. I docenti avranno cura di accordare permessi di uscita in numero limitato e per singoli alunni.
6)La durata dell'intervallo è fissata in dieci minuti, fra la fine della III e l'inizio della IV ora di lezione. La vigilanza durante l'intervallo è assicurata dai docenti in servizio nella 3° ora e dal personale ausiliario presenti nel piano. L'intervallo può costituire un momento opportuno di socializzazione tra gli alunni delle varie classi e di dialogo con i docenti.
7) Qualora gli studenti arrechino danni agli ambienti, ai banchi, alle suppellettili ed alle attrezzature sportive o sporchino pareti, porte, finestre, gabinetti etc. incorrono nei procedimenti disciplinari, previsti nell'apposito capitolo del presente Regolamento.

8) E' vietato fumare nelle aule, nei laboratori, in palestra, nei corridoi e nei bagni.
9)E' segno di civiltà e di buona educazione non gettare carta o rifiuti per terra in tutti i locali della scuola, ma servirsi degli appositi cestini.
10)E' vietato fare uso di telefoni cellulari durante le lezioni; pertanto, eventuali telefonini devono essere tenuti spenti e riposti negli zaini.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE - RITARDI - USCITE ANTICIPATE

1) Gli alunni assenti, al rientro, dovranno giustificare l'assenza con l'apposito libretto che dovrà essere ritirato in segreteria da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Gli alunni che hanno raggiunto la maggiore età potranno giustificare se stessi personalmente, utilizzando sempre il predetto libretto. Il docente coordinatore di classe contatterà telefonicamente o per lettera, alla fine di ogni mese, i genitori degli alunni che hanno totalizzato almeno sette giornate di assenze o che siano
venuti a scuola con frequenti ritardi. Le giustificazioni saranno accettate dal docente della prima ora che avrà cura di controfirmare la giustificazione, previo accertamento della sua autenticità e di annotare l'avvenuta presentazione sul giornale di classe. Gli alunni, non muniti di giustificazione, saranno ammessi in classe in via provvisoria dallo stesso docente della prima ora, ma dovranno giustificare il giorno successivo.
2)Le assenze superiori a cinque giorni, dovute a malattia, devono essere giustificate con un certificato medico che escluda ogni pericolo di contagio.
3)Se la famiglia preavvisa un'assenza di cinque o più giorni per motivi diversi dalla malattia, si farà una nota in tal senso nel registro di classe e lo studente potrà rientrare in classe senza il certificato medico.
4)Chi arriva in ritardo a scuola può essere ammesso dopo un attento esame della mo tivazione da parte del Dirigente scolastico il quale dovrà valutare, di volta in volta,` se i ritardi siano determinati da oggettivi impedimenti dell'alunno,sia casuali che permanenti, ovvero da una recidiva indifferenza alla disciplina della scuola.
5)Le assenze, i ritardi vengono giornalmente annotati nel registro generale delle assenze e comunicati periodicamente alle famiglie.
6)Non è consentito agli studenti di uscire prima del termine delle lezioni; solo per malesseri sopravvenuti o per gravi motivi di famiglia può essere concessa dal Diri gente scolastico l'uscita anticipata, previa richiesta diretta del genitore che deve prelevare lo studente.
7)Non si concedono nell'intero anno scolastico più di dieci permessi per ritardi e uscite anticipate. Il docente ne farà scrupolosa annotazione nel registro di classe.
8)Le assenze collettive dalle lezioni hanno carattere di "infrazione disciplinare"
( circ. min. 03 Novembre 1967 n.393). Sebbene le assenze collettive ( "scioperi", manifestazioni) possano essere determinate, come manifestazione di protesta, da motivi strettamente scolastici come l'insoddisfazione per il funzionamento della scuola, si ricordi che la protesta può essere espressa nelle sedi proprie, come nell'assemblea degli studenti e negli organi Collegiali, ivi compresa la Consulta provinciale degli studenti.
9)Nel caso si verifichino assenze collettive sarà compito del Capo d'Istituto e dei docenti puntare l'attenzione sui promotori e sulla particolare posizione in cui si pongono coloro che impediscono l'accesso alle classi degli studenti che non in-tendono partecipare all'assenza collettiva (attentato all'esercizio del diritto allo studio dei singoli; interruzione di pubblico servizio).


VIGILANZA

1)Tutte le componenti dell'istituto (senz'altra distinzione che quella propria delle specifiche funzioni) hanno il dovere di vigilare e garantire un ordinato svolgi-mento delle attività scolastiche.
2)Il servizio di vigilanza va svolto da ciascuna componente dell'Istituto (personale docente e non docente) in base all'ordine di servizio predisposto dal Dirigente all'inizio dell'anno scolastico. Tenuto conto dell'attuale legislazione, è responsabile per fatto altrui (anche per il danno arrecato alle strutture scolastiche) il personale docente e non docente che, per omissione o negligenza, venga meno ai suoi doveri di vigilanza.
3)La vigilanza durante l'intervallo è assicurata dai docenti in servizio alla 3a ora e dal personale ausiliario in servizio nei vari piani.

ASSEMBLEE

1)Gli studenti hanno diritto di chiedere un'assemblea di classe al mese, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 416/74, della durata di non oltre due ore di lezione. Tale assemblea sarà coordinata dai rappresentanti di classe. La richiesta di assemblea di classe va fatta al Preside almeno cinque giorni prima del suo svolgimento. In essa vengono indicati la data e l'ora di svolgimento nonché l'ordine del giorno. Tale richiesta deve essere firmata, per presa d'atto, dai professori che dovrebbero svolgere lezione in tali ore.
2)Il comitato studentesco, costituito da tutti i rappresentanti di classe o il 10% degli studenti, può chiedere l'assemblea di Istituto da svolgersi nella durata massima dell'intera giornata di lezioni. Il motivo della richiesta di assemblea deve riguardare argomenti di rilevanza per tutti gli studenti e non per uno sparuto grup po. La richiesta, con relativo ordine del giorno, deve essere presentata al Preside almeno cinque giorni prima, onde pubblicare la circolare applicativa. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (a decorrere retro-cedendo dalla data fissata per il termine delle lezioni).
3)Sia alle assemblee di classe che a quelle d'istituto possono partecipare il Dirigente scolastico e/o i professori con diritto di parola. In caso di impossibilità al proseguimento dei lavori, tali assemblee possono essere sciolte per riprendere la normale attività didattica. Alla fine delle assemblee, il relativo verbale deve essere consegnato al Preside.
4)Ogni studente può esprimere liberamente il suo pensiero, nel rispetto del vivere civile e con atteggiamenti che non arrechino offesa ai professori, ai compagni e a tutto il personale della scuola.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

1)I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto.
2)Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.
3)I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.
4)Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

NORME PER LA NOMINA ESPERTI ESTERNI
PROGETTI; PON - POR - 3 AREA


Art. n° 1 Per la nomina dei docenti esterni nei progetti della terza area PON, POR, viene istituita all'interno dell'Istituto, una commissione formata dal Preside o da un docente collaboratore all'uopo nominato, dal D.S.G.A, dal Tutor del progetto
Art. n° 2 La commissione, esaminati i curriculi dei docenti esterni che hanno inoltrato richiesta, nomina gli insegnanti per i vari moduli previsti dal progetto.


DISCIPLINA

1)Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri di cui allo statuto degli studenti e delle studentesse, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
2)I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3)La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzio ni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Per casi particolarmente gravi le sanzioni sono adottate dall'organo collegiale preposto o in mancanza dal consiglio di classe.
4)Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
5)In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.
6)Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione commessa nonché ispirate al principio della riparazione del danno.
7)Il consiglio di classe, nella veste di organo disciplinare, ha il compito di stabilire tra le seguenti, le sanzioni da attribuire allo studente responsabile di minacce, offese personali con gesti, disegni, parole, nonché di azioni e fatti che attentino alla incolumità della persona:
- a) avvertimento scritto - b) allontanamento temporaneo - c) allontanamento sino a 15 giorni.
8)Se lo studente apporta danno alle suppellettili, ai sussidi didattici, ai macchinari di laboratori, attrezzature sportive, o sporca pareti, porte, finestre, gabinetti etc. sarà informata la famiglia che dovrà provvedere al risarcimento del danno materiale.
9)Nel caso in cui non si riesca ad individuare il responsabile del danno arrecato, sarà l'intera classe o l'intero Istituto a risarcirlo.
10)Allo studente è offerta sempre la possibilità di convertire le punizioni disciplinari in attività utili alla comunità scolastica.


ORGANO INTERNO DI GARANZIA

(ex art.5 D.P.R. 24/06/98, n.249 che disciplina i seguenti articoli)

1)L'Organo interno di garanzia è composto da n. 5 docenti scelti tra quelli che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di servizio nell'Istituto.
2)Dell'Organo di garanzia fanno parte due alunni scelti tra quelli delle classi termi nali che non abbiano subito provvedimenti disciplinari durante l'iter scolastico e che si siano distinti per impegno e partecipazione alle attività organizzate dalla scuola.
3)L'Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico o dall'insegnante più anziano. 4)La scelta delle due componenti - docenti ed alunni - è fatta dal capo d'Istituto.
La nomina va comunicata per iscritto agli interessati e va accettata in forma scrit
ta dagli alunni e dai docenti.
5)I Docenti che sono stati nominati come membri di altri organi disciplinari non possono essere membri dell'organo di garanzia.
6)Va altresì sostituito il membro dell'organo di garanzia che abbia concorso a comminare la sanzione per cui è insorta la controversia.
A tale scopo il Capo d'Istituto, all'inizio di ogni anno scolastico, individua i docenti - uno per classe - tra i quali sceglierà il-sostituto qualora si verifichi la situazione suddetta.
7)L'organo di garanzia va costituito all'inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 10 ottobre.
8)La sua composizione va comunicata al primo collegio dei Docenti immediatamen-
te successivo alla sua costituzione. Allo stesso modo va comunicata fa lista dei sostituti di cui al punto 8.
9)L'organo interno di garanzia è competente in primo grado in ordine ai conflitti che possono insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.
10)E' competente in secondo grado per-le impugnazioni avverso le sanzioni disciplinari comminate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 24/08/1998 n.249 con esclusione di quelle di cui al comma 7.
11)La legittimazione attiva spetta agli studenti o a chiunque vi abbia interesse per il ricorso di cui al punto 9; allo studente destinatario della sanzione disciplinare per il ricorso di cui al punto 10.
12)Il ricorso va presentato, a pena di irricevibilità, entro 15 giorni dalla comunicazio ne della sanzione. Fa fede la data di ricevimento apposta al momento della consegna dell'atto sanzionatorio.
Il ricorso di cui al punto 9 va presentato entro 3 giorni dal verificarsi del conflitto relativo all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.
13)Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, il nome del ricorrente, la succinta descrizione dei fatti, la sanzione applicata, il motivo del ricorso, la firma del ricorrente.
14)E' ammissibile il ricorso cumulativo qualora la stessa sanzione sia stata commi-nata contemporaneamente e per gli stessi fatti a più studenti.
Tutti gli studenti interessati devono comunque apporre la propria firma sul ricorso.
La decisione dell'organo di garanzia avrà effetto solo per quelli che abbiano ade-rito al ricorso.
Gli studenti che intendono presentare il ricorso cumulativo devono darne comuni cazione a tutti gli interessati. Dell'avvenuta comunicazione fa fede la firma apposta sulla stessa.
15)Entro tre giorni dal ricevimento del ricorso l'organo di garanzia si riunisce, su convocazione del suo Presidente, per un esame preliminare del ricorso e per stabi lire la data di comparizione delle parti.
Tale data va prontamente comunicata e deve essere fissata entro e non oltre sette giorni dalla riunione dell'organo di garanzia.
16)Se alla data fissata per la comparizione una delle due parti (il ricorrente e un rappresentante dell'organo che ha comminato la sanzione) non si presenta, l'organodi garanzia fissa una nuova data e ne dà comunicazione agli interessati. Se anche alla nuova data una delle parti non è presente, l'organo decide
accogliendo la richiesta della parte presente.
17)L'organo di garanzia adotta la decisione all'unanimità o a maggioranza, dopo ave Sentito le parti.
18)La decisione può essere di conferma di quella di primo grado o di modifica: in ogni caso non può peggiorare la sanzione inflitta.
19)Il documento che contiene la decisione deve indicare la descrizione dei fatti della controversia, la decisione dell'organo di garanzia e le relative motivazioni, la firma dei componenti l'organo.
Il documento viene poi pubblicato all'albo della scuola.
La pubblicazione ha valore di comunicazione agli interessati.


VISITE GIUDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE


E' consentita l'organizzazione e la realizzazione di visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi culturali con istituzioni scolastiche dell'Italia e dell'estero.
Le predette attività, inserite nel P.O.F., si realizzano nel rispetto di tutte le norme previste dalla vigente legislazione e in esecuzione di atti deliberativi del Consiglio d'Istituto.


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